ABBECEDARIO

 

DELEGAZIONE TRATTANTE

DI PARTE PUBBLICA

 

 

 

Il Tribunale di Lamezia Terme ha il 26 gennaio 2000 disposto con propria ordinanza che gli organi politici (i Sindaci, gli Assessori, gli Amministratori) non possono far parte delle delegazioni trattanti.

        Tale determinazione parte dal presupposto che il D.lgs 29/93, art. 45, ha espressamente previsto  che la contrattazione integrativa debba svolgersi nei limiti previsti dai CCNL. .     

Ed infatti l’art. 10 del Contratto Nazionale dei lavoratori del comparto Regioni/Autonomie Locali stabilisce che la delegazione trattante di parte pubblica sia composta da “Dirigenti” e, ove mancanti, da “Funzionari”.  Vieppiù che il legislatore ha già, in maniera chiara, separato l’attività di indirizzo politico, appartenente ai Sindaci e agli amministratori e quella dei responsabili degli uffici, appartenente a Dirigenti o Funzionari.

        Quindi SINDACI FUORI DALLE DELEGAZIONI TRATTANTI a pena della invalidità del contratto stesso, potendo essere lo stesso disapplicato.