DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA
Il Tribunale di Lamezia
Terme ha il 26 gennaio 2000 disposto con propria ordinanza che gli organi
politici (i Sindaci, gli Assessori, gli Amministratori) non possono far parte
delle delegazioni trattanti.
Tale determinazione parte dal presupposto che il D.lgs 29/93, art. 45, ha espressamente previsto che la contrattazione integrativa debba svolgersi nei limiti previsti dai CCNL. .
Ed
infatti l’art. 10 del Contratto Nazionale dei lavoratori del comparto
Regioni/Autonomie Locali stabilisce che la delegazione trattante di parte pubblica
sia composta da “Dirigenti” e, ove mancanti, da “Funzionari”. Vieppiù che il legislatore ha già, in
maniera chiara, separato l’attività di indirizzo politico, appartenente ai
Sindaci e agli amministratori e quella dei responsabili degli uffici, appartenente
a Dirigenti o Funzionari.
Quindi SINDACI
FUORI DALLE DELEGAZIONI TRATTANTI a pena della invalidità del contratto
stesso, potendo essere lo stesso disapplicato.